«I beni trasferiti che gli enti decideranno di vendere serviranno a coprire per il 75% il deficit dell’ente stesso, per il 25% il debito dello Stato. E’ questa - sottolinea il presidente della Commisione bicamerale, Enrico La Loggia - una delle modifiche più rilevanti introdotta nel testo del decreto legge sul federalismo demaniale, primo passo che il Governo ha attuato per la realizzazione del federalismo fiscale». Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri dopo il parere della Commissione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 giugno.
A partire da 180 giorni dalla data di pubblicazione, il Governo deve presentare gli elenchi dei beni trasmissibili agli enti locali, secondo principi di territorialità e sussidarietà. Nell’ordine: Comuni, Province, Regioni. I beni sono trasferiti a titolo gratuito e gli enti, per poterne disporre, dovranno farne richiesta entro 60 giorni dalla data pubblicazione delle liste. Il governo, in Conferenza unificata, ha 60 giorni per decidere l’assegnazione. Nella richiesta, gli enti dovranno indicare modalità e tempi di utilizzo del bene, secondo criteri di valorizzazione e massima funzionalità. Sono esclusi dalle attribuzioni i fiumi e i laghi sovraregionali, i beni culturali e della Difesa, i beni degli organi costituzionali e presidenziali, gli aeroporti, le reti statali, le strade ferrate dello Stato, i parchi e le riserve nazionali. Tutti i beni non richiesti dagli enti locali confluiranno in un patrimonio vincolato gestito dal demanio e, in base ad accordi tra Stato e entilocali, verranno valorizzati e venduti entro 36 mesi. Nel caso in cui gli enti mettano in vendita i beni, i ricavi saranno destinati alla copertura del debito dell’ente stesso per il 75 per cento, il restante coprirà il deficit dello Stato. Se un ente metterà in vendita un bene trasferito, la vendita dovrà essere preceduta da una attestazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio. Gli enti in dissesto non possono alienare i beni, ma possono disporne solo per fini istituzionali. (e.spa.)
A partire da 180 giorni dalla data di pubblicazione, il Governo deve presentare gli elenchi dei beni trasmissibili agli enti locali, secondo principi di territorialità e sussidarietà. Nell’ordine: Comuni, Province, Regioni. I beni sono trasferiti a titolo gratuito e gli enti, per poterne disporre, dovranno farne richiesta entro 60 giorni dalla data pubblicazione delle liste. Il governo, in Conferenza unificata, ha 60 giorni per decidere l’assegnazione. Nella richiesta, gli enti dovranno indicare modalità e tempi di utilizzo del bene, secondo criteri di valorizzazione e massima funzionalità. Sono esclusi dalle attribuzioni i fiumi e i laghi sovraregionali, i beni culturali e della Difesa, i beni degli organi costituzionali e presidenziali, gli aeroporti, le reti statali, le strade ferrate dello Stato, i parchi e le riserve nazionali. Tutti i beni non richiesti dagli enti locali confluiranno in un patrimonio vincolato gestito dal demanio e, in base ad accordi tra Stato e entilocali, verranno valorizzati e venduti entro 36 mesi. Nel caso in cui gli enti mettano in vendita i beni, i ricavi saranno destinati alla copertura del debito dell’ente stesso per il 75 per cento, il restante coprirà il deficit dello Stato. Se un ente metterà in vendita un bene trasferito, la vendita dovrà essere preceduta da una attestazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio. Gli enti in dissesto non possono alienare i beni, ma possono disporne solo per fini istituzionali. (e.spa.)
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